Assenze e valutazione alunni

Si ricorda che, ai sensi del 7° comma dell’art. 14 del Regolamento sulla valutazione degli alunni (D.P.R.122/2009), “ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di valutare gli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.

In allegato le indicazioni specifiche e le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti.

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